corso oss (OSS: il corso, 1.000 ore e come è fatto)
Aggiornamento: 10 ago
Il corso per Operatore Socio-Sanitario dura almeno 1.000 ore, da svolgere in non meno di 9 mesi e non più di 18. Lo organizzano le Regioni e le Province autonome, non lo Stato. Alla fine c'è un esame, e chi lo supera riceve un attestato di qualifica.

L'impianto è fissato dall'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024, recepito con il DPCM 25 marzo 2025. È la norma nuova: quella del 2001, che moltissimi siti citano ancora, è stata disapplicata.
Come sono divise le 1.000 ore
Il corso è fatto di due moduli.
| Modulo | Parte | Ore minime |
|---|---|---|
| Competenze di base | teoria | 200 |
| Competenze professionalizzanti | teoria | 250 |
| Competenze professionalizzanti | esercitazioni e laboratori | 100 |
| Competenze professionalizzanti | tirocinio | 450 |
Sono minimi: una Regione può alzarli, non abbassarli. Delle 450 ore di tirocinio, almeno 150 si fanno in un contesto sanitario.
Chi può iscriversi
Servono due cose: il diploma del primo ciclo di istruzione (la vecchia «scuola dell'obbligo») e 18 anni compiuti alla data di iscrizione.
⚠️ Prima erano 17: se leggi ancora «17 anni», stai leggendo la norma vecchia.
Le materie
Tre aree disciplinari: socio-culturale, legislativa e istituzionale · tecnico operativa · relazionale.
Il monte ore minimo è 100 ore per la prima area, 250 per la tecnico-operativa e 50 per la relazionale. L'elenco completo delle materie sta nell'Allegato 2 dell'Accordo; il programma vero del tuo corso, con l'ordine e i docenti, da verificare sul provvedimento della tua Regione.
L'esame e le assenze
La frequenza è obbligatoria. Chi supera il 10% di assenze sulle ore complessive non è ammesso all'esame: il corso si considera interrotto. Le prove sono due: una teorica, scritta e orale, e una pratica, davanti a una commissione regionale.
L'attestato che ne esce è valido su tutto il territorio nazionale.
La novità che riguarda anche chi l'attestato ce l'ha già
Dalla norma nuova l'aggiornamento è obbligatorio: almeno un'ora di formazione per ogni mese lavorato nell'anno, con la possibilità di recuperare nel triennio successivo. Nel 2001 non esisteva.
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Fonte: Accordo Stato-Regioni 3 ottobre 2024, Rep. Atti n. 175/CSR, artt. 3, 7, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 — recepito con DPCM 25 marzo 2025, *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2025. L'Accordo del 22 febbraio 2001 è disapplicato (art. 22).
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